Sicurezza nei Condomini

Una selezione di prodotti per la sicurezza del condominio,

dei suoi occupanti e dei lavoratori occupati

Catalogo_Condomini_2016_Selezione.pdf
Ai sensi del Decreto 81/08 chi è il datore di lavoro? Il Condominio o l’amministratore condominiale pro tempore? Quali obblighi ha questo specifico datore di lavoro? In relazione alla formazione del dipendente, il datore di lavoro ha l’obbligo di servirsi di uno degli enti paritetici presenti sul territorio?
RISPOSTA Si ritiene che, nel caso prospettato, il Datore di Lavoro sia individuabile nell’amministratore condominiale pro tempore.  Nel condominio il lavoratore svolge mansioni di portiere e/o addetto alle pulizie delle parti condominiali dello stabile.

1° Qualora il lavoratore rientri nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di formazione e informazione di cui agli art 36 e 37 del decreto 81/08. A tale lavoratore devono essere forniti i necessari DPI in relazione alle effettive mansioni assegnate e qualora vengano fornite attrezzature di lavoro queste ultime dovranno rispondere alle disposizioni indicate al Titolo III del succitato decreto. 
2° Qualora il lavoratore non rientrasse nel contratto citato, lo stesso viene a definirsi come lavoratore ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) e, pertanto, sono a carico del DL tutti gli obblighi del Decreto 81/08 (VDR, RSPP, MC...). La formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro.

Oltre a tali obblighi, il condominio-datore di lavoro è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 26 del Dlgs 81/2008, in presenza di un'impresa (ad esempio per la manutenzione dell'ascensore).