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Il D.Lgs. 116/2020 ha stabilito che dal 1° gennaio 2021 i rifiuti delle attività industriali non sono più “assimilabili”.
La nuova definizione di rifiuto urbano esclude quelli prodotti da “attività industriali con capannoni di produzione”, cioè tutti i rifiuti di queste attività che, fino al 31/12/2020 erano considerati “assimilabili”, sono ora diventati rifiuti speciali e non sono più soggetti a TARI
A quali attività si rivolge?
Si rivolge alle attività industriali che non rientrano nel nuovo allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/06, ovvero le “attività industriali con capannoni di produzione”.
Tutti i rifiuti delle suddette attività che fino al 31/12/2020 erano considerati “assimilabili”, ora sono diventati rifiuti speciali e non sono più soggetti a TARI.
Cosa cambia nella disciplina dei rifiuti?
Il D.Lgs. 116/2020 ha introdotto la nuova definizione di rifiuto urbano, includendovi anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata “simili per natura e composizione ai rifiuti domestici” elencati nel nuovo allegato L-quater, prodotti dalle attività “non domestiche” elencate nell’allegato.